Legge 4 / 2013

Presentiamo in modo essenziale le linee guida per l’applicazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi”.

A regolamentare per la prima volta in modo strutturato le cosiddette professioni senza albo è stata la legge 4 del 14 gennaio 2013, che è entrata in vigore lo scorso 11 febbraio 2013. Tale normativa si propone di inquadrare quelle attività che non sono regolamentate in ordini o collegi e che svolgono attività molto spesso consistenti nella prestazioni di servizi a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante il lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Fra queste professioni vengono incluse quelle delle medicine non convenzionali, fra cui :

  • musicoterapeuti
  • insegnanti metodo feldenkrais
  • naturoigenisti
  • iridologi
  • heilpraktiker
  • naturopati
  • esperti energie olistiche
  • operatori shiatsu
  • tecniche energetiche corporee
  • esperti yoga
  • pranoterapeuti
  • esperti cenacolo iso-iontismo
  • floriterapeuti
  • erboristi
  • analisti della relazione corporea
  • chinesiologi
  • esperti reflessologia del piede
  • bioterapeuti
  • esperti medicine integrate

A coloro che svolgono la professione viene imposto di evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla legge 4/2013, proprio a tutela del consumatore finale.  A tale proposito si evidenzia il seguente articolo Art.1 comma 3 “Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapportoscritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alladisciplina applicabile, agli estremi della presente legge.L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette traprofessionisti e consumatori «professionista di cui alla leggen.4/2013”

Se il professionista non dovesse rispettare tale disposizione sarà sanzionabile  in quanto responsabile di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con sanzioni amministrative pecuniaria particolarmente pesanti che possono andare da un minimo di 5mila euro ad un massimo di 500mila euro, secondo la gravità della violazione.

La legge prevede, inoltre, che tali professioni possano essere rappresentate per la tutela dei loro interessi, anche in sede giudiziale, da varie associazioni, che,a loro volta, possono dare vita ad altre associazioni. Tali associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 4/2013 sono chiamate ulteriormente a tutelare l’utente finale; fra le varie possibilità, anche quella di attivare uno sportello di riferimento per il consumatore al quale potersi rivolgere in caso di contenzioso con i singoli professionisti. Le associazioni inoltre devono fornire garanzie rispetto l’attività professionale in genere e,soprattutto, gli standard qualitativi da esse richiesti ai propri iscritti.

I professionisti, infine, per poter essere accettati dalle associazioni (non si prevede, tuttavia, alcun obbligo di partecipazione a queste associazioni da parte del professionista) ,si impegnano a non violare, nel momento in cui si iscrivono, il codice etico e di condotta che caratterizza tali competenze professionali, fra cui , molto importante, ciò che è previsto dall’ Art. 2 comma 6 che dice “

Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscrittialle associazioni di cui al presente articolo, non èconsentito l’esercizio delle attività professionali riservatedalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il casoin cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dallalegge e l’iscrizione al relativo albo professionale”.

Ricordiamo infine che i professionisti sono obbligati ad aggiornarsi annualmente presentando all’associazione presso la quale sono iscritti la documentazione relativa ed avendo di ritorno i crediti formativi .

In modo particolare i soci SIAF devono accumulare in tre anni almeno 150 ECP (EDUCAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE) dei quali 15 ( 5 per anno ) dedicati ai temi etici/fiscali/deontologici. Ogni anno il professionista deve presentare almeno 20 ECP. Gli ECP si possono ottenere dietro presentazione della corretta documentazione rilasciata dagli enti organizzatori di corsi (anche non accreditati SIAF) , commissioni di studio,convegni, oppure tramite percorsi di crescita personale di almeno 12 incontri