L’operatore di Kinesiologia emozionale (in ambito professionale) e l’ Ente di Formazione (nell’ambito didattico) basano il proprio lavoro sui principi etici successivamente esposti. Il mancato rispetto di tale codice deontologico espone gli operatori a sanzioni professionali e disciplinari previste dagli statuti delle associazioni di appartenenza.
In modo particolare:
l’operatore
-utilizza il test muscolare durante una seduta per ottenere informazioni in modo naturale sui disequilibri energetici presenti nella persona che ad esso si è rivolta;
-seguendo le linee guida di una seduta, identifica, grazie alle risposte che arrivano dal corpo, tutte le correzioni energetiche necessarie alla risoluzione del disagio;
-è consapevole che le correzioni in questione vengono eseguite anche in aree lontane da eventuali punti di dolore o squilibrio presenti nel corpo, come è tipico di ogni trattamento che basi il proprio operare sulle cause e non sugli effetti che esse producono nelle persone;
-aiuta e indirizza le persone all’uso di tecniche di rilassamento, di visualizzazione mentale e di gestione dello stress, mantenendo in ogni momento il massimo rispetto per le scelte individuali della persona, conscio che solo essa sa cosa è meglio per sè e per la propria vita;
– offre queste tecniche al solo scopo di fornire suggerimenti utili ed efficaci allo sviluppo personale e aumentare il grado di consapevolezza personale. In tutto ciò non vi è alcuna intenzione di proporre soluzioni sostitutive alla medicina tradizionale nè di emettere diagnosi o prescrivere sostanze curative di qualsivoglia tipo;
In modo generale:
L’operatore Olistico fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell’ascolto, della dignità e responsabilità, della competenza e della saggezza. Esso ha tutto il diritto di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi tuttavia a salvaguardare le esigenze del cliente e indirizzandolo verso chi possa aiutarlo. Qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale (utilizzo di titoli falsi, dichiarazioni non veritiere, diffamazione dei colleghi) e costituisca abuso della propria posizione professionale (uso di tecniche e/o strumenti senza aver acquisito la necessaria competenza in ambito formale, nonchè la formulazione di diagnosi) costituisce illecito deontologico. In effetti l’operatore deve svolgere il proprio nell’ ambito delle competenza professionale acquisita. E’ tenuto inoltre all’aggiornamento continuo delle materie nelle quali è specializzato e alla cura sistematica del percorso di crescita personale. E’ inoltre da considerarse scorretto dal punto di vista etico e deontologico prolungare l’intervento di consulenza qualora si sia dimostrato inefficace; in tal caso l’operatore dovrà indirizzare, nell’ambito delle proprie conoscenze, verso eventuali specialisti o altri colleghi, affinchè il cliente ne consegua il minor disagio possibile. Nello stesso tempo viene ritenuto scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si sono stabiliti rapporti relazionali intimi o con i quali si hanno legami di parentela. In ogni caso esso è tenuto al segreto professionale, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.